Cosa fa
Il Consiglio di Istituto (D.Lgs. n. 297 del 1994; D.I. 44 del 2001) ha come ruolo quello di:
- Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF
- Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento
- Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno
- Approva le modifiche al programma annuale
- Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all’esame del Collegio dei revisori dei conti
Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
- adozione del regolamento d’istituto
- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione
- sperimentazione ed aggiornamento
- modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti
Il Consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti: 8 docenti, 8 genitori, 2 ATA, il Dirigente Scolastico (membro di diritto).
Consiglio di Istituto 2022-2025
Membri | Nominativi |
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rappresentanti del personale docente (8) |
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rappresentanti ATA (2) |
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rappresentanti dei genitori degli alunni (8) |
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Dirigente Scolastico |
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Presidente |
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Vice-Presidente |
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Giunta Esecutiva
Il Consiglio di istituto elegge al suo interno una giunta esecutiva che ha il compito di:
- preparare i lavori del Consiglio
- proporre il Programma Annuale all’approvazione del Consiglio
- proporre le modifiche al Programma annuale all’approvazione del Consiglio
Della giunta fanno parte:
- Dirigente Scolastico
- Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.)
- Un docente (Speranza Federica)
- Un ATA (Beddoni Brunella)
- Due genitori (Bocchini Andrea, Rambotti Elisabetta)
Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell’art. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite all’Organo di Garanzia interno all’Istituto.
Organo di Garanzia
L’Organo di Garanzia (D.P.R. n. 249 del 1998) ha compiti legati all’ambito disciplinare e legato all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria. Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle Isituzioni scolastiche. Dell’organo di garanzia fanno parte Fraolini Ilaria, Cherubini Raffaella, Clementini Paola, Eleuteri Dina.